DIRITTO CIVILE
DIRITTO CIVILE
Atto di Civile – Anno 2025
Tizio, di anni 78, muore a causa delle rovinose caduta di una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune di ZETA, e sovrapposta all’arenile, che egli aveva deciso di percorrere per accedere alla spiaggia. Il decesso avviene dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero durante i quali Tizio non ha mai ripreso conoscenza. Gli eredi di Tizio citano in giudizio il Comune di ZETA chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del congiunto, nonché i danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso.
Il Comune di ZETA si reca dal legale affermando che la passerella non era state in alcun modo allestita dall’ente, che che era venuto a conoscenza dell’esistenza della stessa solo a seguito del fatto stesso, essendo stata costruita a sua insaputa e poco prima del sinistro; Inoltre declina la propria responsabilità evidenziando chi vi era un altro accesso all’arenile dotato di idonee segnalazione e sito dello stesso Comune in condizione di sicurezza. Contesta altresì la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto. Il Candidato, assunte le vesti del legale del Comune di ZETA, rediga l’atto difensivo a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio, soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese al caso in esame.
Atto di Civile – Anno 2024
Tizio affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni. Tizio nomina Sempronio direttore dei lavori, con compiti sia di progettazione che di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente Tizio. Al termine dei lavori si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione ed esecuzione. Tizio si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetta, il ripristino dell’opera conformemente alle regole dell’arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più adeguato per tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio.
Atto di Civile – Anno 2023
Tizio riferisce di essere conduttore di un immobile destinato a uso diverso dall’abitazione, in particolare destinato a sede della sua azienda di autorimessa. A causa del rigurgito di liquami da uno dei tombini presenti sul pavimento del locale, questo si è interamente allagato due mesi prima. A seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l’immobile è stato dichiarato inagibile fino al totale ripristino delle condutture, ancora non consegnato.
Tizio ha appena ricevuto dal locatore la notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, in ragione del mancato pagamento delle ultime due mensilità del canone. La controparte intimante ha anche invocato la clausola “solve et repete”. Tizio è interessato a tenere in vita il contratto di locazione e a non dover sopportare il pagamento del canone a fronte dell’inattività della sua azienda; vuole altresì essere sollevato da tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento.
Il candidato rediga la comparsa di costituzione e risposta per la parte intimata, valutando altresì l’esperibilità di azione riconvenzionale nei confronti dell’intimante e dei terzi.
Atto di Civile – Anno 2019
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era suo padre, all’epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per la successione legittima.
A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile con il denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza, il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
Atto di Civile – Anno 2018
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere eventualmente anche in separato giudizio i danni in seguito maturati. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
Atto di Civile – Anno 2017
Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
Atto di Civile – Anno 2016
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.
L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.
Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.
Atto di Civile – Anno 2015
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura.
Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.