DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Atto di Amministrativo – Anno 2025
Tizio presenta all’Università di R istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e s.s. L.n. 241/1990 chiedendo la documentazione relativa all’iscrizione all’Università della figlia trentenne Caia, al dettaglio degli esami sostenuti con le date e le votazioni e all’eventuale conseguimento della laurea.
Nell’istanza Tizio segnala di essere divorziato dalla coniuge, madre di Caia, e di avere interesse alla documentazione perché si trova nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’università e gli esami dalla stessa eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa nella prospettiva di una eventuale revisione dell’assegno medesimo.
L’università nega l’accesso agli atti precisando che, in conformità con la previsione di cui all’art. 24, comma 6, lett. D), L. N. 241/1990, il regolamento di ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa prevede che i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti siano ostensibili solo previo consenso del controinteressato. Nello specifico la studentessa Caia, controinteressata, aveva presentato motivata opposizione all’istanza di accesso di Tizio per cui, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’università ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.
Atto di Amministrativo – Anno 2024
Il Comune di Zeta pubblica un bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione nella scuola di infanzia comunale. Alla procedura partecipano 2 RTI: RTI Omega e RTI Delta. All’esito della gara l’appalto viene aggiudicato al RTI Omega, costituito dalla società Omega quale mandataria e dalle società Alfa, Beta e Gamma quali mandanti.
Prima della stipulazione del contratto di appalto, la mandante Alfa del RTI Omega stipula con la società Iota un contratto di affitto di azienda; il RTI Omega segnala al Comune che la società subentrante Iota ha i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto e chiede al Comune di dare atto che a seguito del subentro il RT aggiudicatario è composto da Omega, mandataria, e dalle società Iota, Beta e Gamma, mandanti, invitando lo stesso a stipulare il contratto. Il Comune, deducendo che non è ammissibile l’aggiudicazione in favore di una società che non ha partecipato alla gara, non accoglie l’istanza di subentro, revoca il decreto di aggiudicazione in favore di RTI Omega ed emette decreto di aggiudicazione nei confronti di RTI Delta. Il candidato, assunte le vesti del legale di RTI Omega, rediga l’atto ritenuto opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio.
Atto di Amministrativo – Anno 2023
Nei confronti dalla Alpha s.r.l., operativa nel campo dell’edilizia pubblica e privata, le cui quote sono possedute interamente, in pari misura, dai fratelli Tizio e Caio, viene rilasciata un’informazione interdittiva antimafia per rischio di infiltrazione mafiosa, in data 10.06.2023, dalla Prefettura Palermo, ai sensi degli artt. 91 ss. d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 10 d.P.R. n. 252/1998.
Premesso che la misura interdittiva si fonda sui seguenti elementi indiziari:
adozione di precedente informazione del 20.05.2016, a sua volta basata sulla misura inibitoria del divieto di esercitare attività imprenditoriale applicata ai fratelli Tizio e Caio nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Omega; sentenza di proscioglimento del Tribunale di Termini Imerese dei fratelli Tizio e Caio per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., passata in giudicato, e sentenza di proscioglimento del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo in favore degli stessi per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli artt. 110 e 353 c.p., le quali tuttavia evidenziavano la probabile esposizione a influenze illecite della malavita organizzata; sequestro preventivo della società e dei beni aziendali nell’ambito dell’operazione Omega, poi revocato, il candidato, assumendo le vesti di legale della compagine sociale, predisponga l’atto stimato opportuno per tutelare la propria assistita.
Atto di Amministrativo – Anno 2019
L’impresa Alfa partecipa nel 2019 a una procedura di gara sopra la soglia comunitaria indetta da una AUSL per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura l’impresa Alfa si classifica al secondo posto mentre risulta aggiudicataria l’impresa Beta unica partecipante alternativa che ha presentato un’offerta economica di molto inferiore a quella di Alfa non sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dellart. 97 comma 3 D.lgs n. 50/2016.
Decorso il termine di 35 gg. previsti dall’art. 32 comma 9 Dlgs n. 50/2016 e nell’imminenza della sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’impresa Beta l’impresa Alfa a seguito di accesso agli atti della gara scopre che l’aggiudicataria pur avendo dichiarato nella sua offerta economica che il prezzo presentato è comprensivo di tutti i costi a suo carico non ha indicato l’importo degli oneri di sicurezza aziendale (elemento non espressamente richiesto nel bando di gara nel quale era contenuto un generico rinvio alle norme del codice dei contratti pubblici) come pure che in relazione a tale aspetto l’AUSL appaltante prima dell’aggiudicazione ha acquisito da Beta mediante soccorso istruttorio un documento integrativo recante l’indicazione di detta voce. Il candidato assunte le vesti del legale di Alfa rediga l’atto giudiziale più adeguato a tutelare ogni ragione della propria assistita.
Atto di Amministrativo – Anno 2018
In data 15 maggio 2017 l’università Alfa, con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza. La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curriculari. Alla procedura partecipano Tizio e Caio. All’esito della valutazione comparativa, la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie, mentre Tizio ne ha scritta solo una. Tizio propone ricorso al competente tribunale amministrativo regionale che, con sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievo che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curriculari dei candidati, che pure erano stati indicati quali criteri di selezione assieme alle pubblicazioni scientifiche. La sentenza passa in giudicato. In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma la idoneità di Caio esprimendo il seguente giudizio integrativo: “Lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (tre monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curriculari. Quanto ai titoli dei candidati, essi sono di identico valore”. A conclusione della nuova valutazione il Rettore, con decreto del 3 settembre 2018, dichiara idoneo Caio. In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dal proprio legale di fiducia, lamentando come la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curriculari (nonostante quanto disposto dalla citata sentenza del Tar), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli fosse palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli di rispetto a Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le le ragioni del proprio assistito.
Atto di Amministrativo – Anno 2017
In data 9.6.15 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dello stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27 mile euro.
In data 25.6.16, su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il tar di Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all’esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un ctu, l’illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio. la sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo tar, chiedo la condanna del comune di alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’annullamento del citato provvedimento abitativo a se favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa, delibera di resistere in giudizio conferendo l’incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione n giudizio facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito.
Atto di Amministrativo – Anno 2016
In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all’obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia autentica del contratto di compravendita.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l’avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull’immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all’interesse storico artistico dell’immobile stesso.
Tale provvedimento viene consegnato all’ufficio notificatorio il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.
Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Atto di Amministrativo – Anno 2015
La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell’espletamento di una procedura di gara, come espressamente affermato dal Comune nell’atto di proroga. Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa – compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega – per la gestione del servizio in questione. Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, motivata con un generico riferimento all’interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il Comune di Beta dispone l’affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016. Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame